Accesso civico

L’accesso civico “semplice” prevede l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’articolo 5, comma 1, D.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza), sancendo il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza. L’accesso civico “generalizzato”, previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, prevede l’accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dalla Fondazione e non oggetto di obbligo di pubblicazione e comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza. Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dalla Fondazione, è necessario che il richiedente prenda visione dell’apposito regolamento, e provveda a far richiesta tramite apposito modulo.

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